COMPENSI MINIMI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIORNALISTICHE NEI QUOTIDIANI, NEI PERIODICI, ANCHE TELEMATICI, NELLE AGENZIE, NELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E NEGLI UFFICI STAMPA
(Consiglio Nazionale – Riunione del 25 e 26 Gennaio2001)
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella seduta del 25 e 26 gennaio 2001
visti gli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n.69;
visto l’art.20 ter lettera a) del D.P.R. 3.5.1972 n. 212;
visti gli artt. 2230, 2231 e 2233 del codice civile
D E L I B E R A
E’ approvata la seguente tabella dei compensi minimi inderogabili per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d’autore.
Allegati:
TARIFFARIO 2001