COMPENSI MINIMI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI GIORNALISTICHE NEI QUOTIDIANI, NEI PERIODICI, ANCHE TELEMATICI, NELLE AGENZIE, NELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E NEGLI UFFICI STAMPA
(Consiglio Nazionale – Riunione del 16, 17, 18 Febbraio 2004)
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti nella seduta del 16, 17 e 18 febbraio 2004
visti gli artt. 2, 11 e 35 della legge 3.2.1963 n.69;
visto l’art.20 ter lettera a) del D.P.R. 3.5.1972 n. 212;
visti gli artt. 2230, 2231 e 2233 del codice civile
D E L I B E R A
E’ approvata la seguente tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d’autore.
Allegati:
Tariffario 2004